06-06-2006
proposta di legge regionale sulla montagna





PROPOSTA di L.R. POLITICHE DI SVILUPPO DELLA MONTAGNA ABRUZZESE Riunione PROVINCIA CHIETI 6 Maggio 2006 Titolo I LE POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA ART. 1 Finalit? 1. La Regione Abruzzo riconosce il sistema montagna quale risorsa di preminente interesse per lo sviluppo socio-economico nell?ambito degli strumenti di programmazione regionale nel rispetto dei principi di sostenibilit?. 2. Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali e con il concorso delle autonomie locali e funzionali nonch? delle forze economiche e sociali, mirano a sviluppare l? attivit? di programmazione della Regione e degli enti locali in ogni singolo sistema territoriale montano. 3.L?attivit? di programmazione ? tesa in particolare a: a) favorire e sostenere la qualit? della vita dei cittadini, soprattutto con riferimento alla disponibilit? dei servizi pubblici essenziali, per evitare e contrastare il fenomeno dello spopolamento; b) potenziare la dotazione infrastrutturale materiale ed immateriale per superare la marginalit? e favorire l?accessibilit?; c) promuovere la nascita e lo sviluppo di un sistema economico competitivo basato sulla valorizzazione delle risorse e delle produzioni tipiche locali; d) tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale; e) stimolare l?iniziativa privata in ambito sociale, economico, turistico e culturale; f) promuovere l?associazionismo e l?aggregazione dei Comuni e delle Comunit? montane; g) rafforzare il territorio dei piccoli comuni con politiche particolari riferite soprattutto all?integrazione sociale. 4. Le Comunit? Montane, nel rispetto del principio di sussidiariet? ed in coordinamento istituzionale con le altre autonomie locali, promuovono lo sviluppo dei loro territori anche attraverso l?attivazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui al successivo Titolo II della presente legge. 5. La Regione Abruzzo promuove, anche sulla base degli indirizzi elaborati in sede di Piano regionale della Montagna di cui al successivo art. 3, accordi con le altre Regioni per la predisposizione di programmi e progetti d?interesse comune per lo sviluppo delle zone montane. ART. 2 Definizione e classificazione del territorio montano 1. Per territorio montano si intende il territorio appartenente al sistema appenninico abruzzese individuato secondo criteri geomorfologici e socio-economici. 2. La Giunta Regionale, di concerto con le Associazioni delle Autonomie Locali - UPA, UNCEM, LEGA DELLE AUTOMIE, ANCI provvede con proprio atto ad individuare il territorio montano e a classificarlo in aree che presentano le medesime caratteristiche di omogeneit? socio-economica. Detta classificazione ? operata in base a parametri ed indicatori che tengono conto dell?aspetto sociale, economico e geomorfologico, definiti dalla medesima Giunta Regionale, sulla base dei dati forniti dall?Osservatorio della montagna di cui al successivo articolo 11 e/o dal Servizio Regionale per l?Informazione Statistica. 3. La classificazione prevede le seguenti aree, cos? denominate: a) area A: Comuni con alta marginalit?; b) area B: Comuni con media marginalit?; c) area C: Comuni con bassa marginalit?. 4. La Giunta Regionale provvede, di norma ogni tre anni, all?aggiornamento dei dati utilizzati ai fini della classificazione e alla eventuale riclassificazione, con le modalit? di cui al c. 2.. 5. In sede di prima applicazione della presente legge, la classificazione ? effettuata entro un anno dall?entrata in vigore della medesima. Titolo II PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA ART. 3 Il Piano Regionale per la Montagna 1. Il Consiglio Regionale, unitamente allo strumento di programmazione regionale di sviluppo, approva il ?Piano Regionale per la Montagna?, di seguito denominato Piano, con il quale sono individuati gli obiettivi per lo sviluppo del territorio montano, da perseguire attraverso gli strumenti di cui gli artt. 4 e 5 nonch? i criteri generali di utilizzo delle risorse disponibili rispetto agli ambiti territoriali e ai diversi settori di intervento. 2. Il Piano, in particolare, deve contenere azioni della Regione volte a sostenere ed incentivare: a) il sistema sociale e culturale; b) il sistema economico ? produttivo (turismo, agricoltura, artigianato, commercio, etc.) anche con forme di pluriattivit?; c) il sistema del trasporto locale in relazione alle esigenze sociali del territorio; d) il sistema delle infrastrutture, materiali ed immateriali; e) il patrimonio ambientale e paesaggistico nonch? le identit? storiche, culturali, sociali dei singoli sistemi territoriali locali; f) il decentramento di attivit? e servizi, con particolare riferimento allo sviluppo ed all?utilizzo delle tecnologie avanzate anche promuovendo l?associazionismo e l?aggregazione dei Comuni e delle Comunit? Montane. 3. La Giunta Regionale, di concerto con le Associazioni delle Autonomie Locali - UPA, UNCEM, LEGA DELLE AUTOMIE, ANCI , sentita la Consulta per la Montagna di cui al successivo art. 9, propone l?atto di programmazione al Consiglio Regionale. 4. Con la legge annuale di bilancio sono determinati gli stanziamenti di spesa per settori di intervento. ART. 4 Il Programma attuativo annuale 1. La Giunta Regionale, nel rispetto di quanto contenuto nel Piano Regionale per la Montagna, approva di norma entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio regionale, il Programma Attuativo i cui contenuti sono i seguenti: a) individuazione dei progetti da realizzare anche mediante proposte di Accordo-Quadro; b) ripartizione delle risorse definite con la legge annuale di bilancio tra le diverse azioni di competenza regionale previste nei suddetti progetti con l?indicazione degli appositi capitoli di spesa; c) ripartizione di eventuali ulteriori stanziamenti per la realizzazione degli interventi a valenza regionale previsti nel Piano; d) individuazione delle strutture regionali competenti per l?attuazione del Programma. 2. Il Programma Attuativo pu? prevedere incentivi anche economici per gli ambiti territoriali in cui si realizzino programmi in forma associata tra pi? Comunit? Montane e per gli accordi-quadro di cui al successivo art. 6, comma 2. 3. Le strutture regionali di cui al precedente comma 1, lett. d), in relazione alle loro competenze, curano l?attuazione degli interventi regionali previsti nel Programma Attuativo secondo quanto previsto dalle leggi di settore. ART. 5 Programma Integrato di Sviluppo Montano 1. Le Comunit? Montane adottano, con le modalit? stabilite dallo Statuto dell?Ente, il Programma Integrato di Sviluppo Montano (PISM), di seguito denominato Programma, di durata almeno triennale, volto ad individuare, coordinare e realizzare, unitamente alle espressioni del partenariato istituzionale, economico e sociale, compiute azioni atte a favorire lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio montano considerato. 2. Il Programma sostituisce il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico delle Comunit? Montane di cui all?art. 28 del D.lvo. 267/2000. 3. Il Programma si intende approvato a seguito di specifico procedimento di concertazione tra le Comunit? Montane, la Regione, le Province, gli Enti Parco. 4. La procedura di cui al comma precedente si applica anche alle variazioni e agli aggiornamenti del Programma. 5. La Comunit? Montana, soggetto responsabile per la realizzazione del Programma, ha il compito di coordinare, valutare e monitorare il processo di programmazione e l?intera fase realizzativa di ciascun intervento ivi previsto. La medesima deve altres? porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire la completa realizzazione del Programma. 6. Il Programma pu? costituire proposta di patto territoriale per lo sviluppo delle zone montane e, in quanto tale, rappresenta lo strumento di riferimento per gli atti della programmazione degli enti sottoscrittori e per l?allocazione delle risorse settoriali, comunitarie, nazionali, regionali e locali. 7. La Giunta Regionale provvede a disciplinare le procedure di attuazione degli strumenti di cui ai commi 3 e 7. ART. 6 Strumenti di attuazione del Programma Integrato di Sviluppo Montano 1. Il Programma Integrato pu? essere attuato mediante il Programma Operativo Annuale di cui al successivo art. 7 e/o tramite accordi-quadro di cui al successivo comma 2, sulla base di proposte elaborate dalle Comunit? Montane con il concorso dei Comuni in esse compresi e la consultazione del parternariato economico e sociale. 2. L?Accordo-quadro definisce le azioni di competenza dei soggetti partecipanti, indicando in particolare: a) le attivit? e gli interventi da realizzare, con tempi e modalit? di attuazione, definendo altres? gli adempimenti di carattere procedimentale anche attraverso la definizione di eventuali accordi di programma, conferenze di servizi, convenzioni ; b) la dichiarazione di responsabilit? di ogni singolo soggetto con l?assunzione del relativo impegno; c) le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di ogni singolo intervento e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti; d) le ulteriori altre condizioni relativamente ai procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti, al diritto di recesso dei medesimi, alle condizioni di adesione di eventuali ulteriori partecipanti all?accordo-quadro e quanto ? necessario per la piena attuazione del medesimo; e) i contenuti sostanziali dell?Accordo-quadro non modificabili se non attraverso la rideterminazione dell?accordo stesso; f) il termine entro cui deve essere definito. 3. I soggetti che partecipano all?Accordo-quadro sono, qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione, i seguenti: a) coloro che aderiscono al Programma; b) gli altri enti pubblici, nonch? gli eventuali gestori di servizi pubblici o di interesse pubblico, individuati dalle Comunit? Montane che si impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo quanto previsto dall?accordo quadro; c) le parti sociali che contribuiscono direttamente alla realizzazione degli obiettivi dell?accordo-quadro; d) gli eventuali soggetti privati, di cui al successivo c. 5, interessati a concorrere con proprie risorse alla realizzazione delle azioni pubbliche ivi previste. 4. Le Comunit? Montane individuano i soggetti privati partecipanti all?Accordo quadro, sulla base di criteri predeterminati, secondo le norme generali di evidenza pubblica. 5. Il coordinamento delle attivit? per l?attuazione dell?Accordo-quadro ? svolto dalla Conferenza di Programma costituita da rappresentanti designati dagli enti sottoscrittori. La Conferenza provvede in particolare alle determinazioni necessarie per l?attuazione dei contenuti di cui al comma 3. 6. La Comunit? Montana ? l?autorit? di programma preposta a: a) presiedere la Conferenza di Programma; esercitare i controlli e le sollecitazioni necessarie per promuovere l?assolvimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti; b) monitorare gli effetti sul territorio e sulla comunit? locale dell?attuazione degli interventi; c) riferire periodicamente alla Conferenza di Programma sullo stato di avanzamento degli interventi e sugli esiti del monitoraggio di cui alla lettera b); d) proporre i provvedimenti di competenza della Conferenza di Programma. ART. 7 PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 1. Il Programma Operativo Annuale indica gli interventi e le azioni da attuare nell?anno di riferimento, con le relative previsioni di spesa; determina le eventuali forme di partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla definizione degli interventi e delle azioni previste ed evidenzia l?eventuale apporto finanziario dei medesimi. 2. Il Programma Operativo Annuale ? predisposto dalla Giunta della Comunit? Montana sulla base del Programma Integrato ed ? approvato dal Consiglio Comunitario di norma unitamente al bilancio di esercizio; le medesime modalit? devono essere utilizzate anche per le eventuali variazioni ivi apportate nel corso dell?anno. 3. Il Servizio regionale competente per materia comunica alle Comunit? Montane l?importo loro spettante a valere sulle dotazioni del fondo, di cui al successivo art. 8, comma 1, lett. a), per quanto attiene gli stanziamenti a carico del bilancio regionale nei sessanta giorni successivi all?approvazione del Programma Attuativo Annuale e, comunque, ad avvenuta iscrizione nel bilancio regionale della quota di competenza statale di cui all?art. 2 della L. 97/94. 4. Nelle more dell?approvazione del Programma Attuativo Annuale, la Giunta Regionale stabilisce con proprio atto i criteri, le modalit? e le procedure per l?erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al precedente comma 3, alle Comunit? Montane. TITOLO III RISORSE FINANZIARIE ART. 8 Fondi per la montagna 1. A decorrere dall?esercizio finanziario successivo all?entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a finanziare il Programma Attuativo Annuale attraverso gli stanziamenti di seguito indicati: a) Fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell?art. 2, c. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 costituito: - dalla quota di competenza statale attribuita alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche coordinate per lo sviluppo globale della montagna ai sensi dell?art. 1, comma 4, della L.97/94; - dagli stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio comprendente una quota parte derivante da fiscalit? di riequilibrio per un ammontare minimo pari ad ?. 2.000.000,00; - da eventuali ulteriori finanziamenti specificamente destinati allo sviluppo della montagna derivanti dai trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell?Unione Europea; b) Fondo per le opere pubbliche montane costituito dalle risorse trasferite alla Regione e destinato alle Comunit? Montane del fondo ordinario per gli investimenti, ai sensi del D.Lvo 504/1992 ripartiti secondo i criteri di cui all?art. 15, comma 4 della L.R. 11/2003 e s. m. ed i.; c) Fondo per l?attuazione degli interventi previsti nel Programma Attuativo costituito: - da una quota pari al 10% del fondo regionale della montagna di cui alla precedente lett. a); - dagli eventuali stanziamenti in favore delle aree interne e/o di specifiche aree territoriali; - eventuali ulteriori stanziamenti per la realizzazione del Piano regionale della Montagna; - dalle le risorse regionali derivanti dalla L.R. 29/97 e s. m. ed i; d) Contributi per il trasporto locale nelle aree montane; e) Contributi per la pluriattivit? nelle aree montane; f) Contributi per le spese di funzionamento delle Comunit? Montane, ripartito secondo i criteri di cui all?art. 15, comma 4, della L.R. 11/2003 e s. m. ed i., costituito da: - dalle risorse regionali di cui all?art. 16 della L.R. 11/2003 e s. m. ed i. con uno stanziamento non inferiore a ?. 1.500.000,00. 2. La quota parte delle risorse di cui al comma 1, lett a) ? assegnata alle Comunit? Montane secondo quanto stabilito al precedente art. 7, comma 4 e pu? finanziare in tutto o in parte: a) gli interventi di competenza delle Comunit? Montane nei settori territoriale, economico, sociale, culturale e delle tradizioni locali previsti nel Piano Integrato di Sviluppo Montano; b) gli interventi inerenti l?esercizio associato di funzioni e la gestione associata dei servizi; c) le spese per la redazione e l?aggiornamento del Piano Integrato di Sviluppo Montano nonch? di progetti preliminari e il loro perfezionamento in progetti esecutivi; d) la quota di cofinanziamento posta a carico degli Enti Locali per la realizzazione di progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario, statale e regionale. TITOLO IV ORGANISMI TECNICO CONSULTIVI ART. 9 Consulta per la Montagna 1. La Consulta per la montagna ? organo della Giunta Regionale con poteri consultivi per il coordinamento delle politiche regionali sulla montagna e concorre, all?interno degli strumenti di programmazione regionale, ad elaborare le linee di indirizzo per la definizione del Piano, di cui all?art. 3. 2. Il Presidente della Regione o l?Assessore con delega alle politiche per lo sviluppo montano, svolge le funzioni di Presidente della Consulta e provvede alla relativa convocazione. 3. La Consulta per la montagna ? composta dal Presidente della Regione, dall?Assessore con delega alle politiche per lo sviluppo montano, dai Presidenti delle Comunit? Montane e delle Province, da un Sindaco di Comune montano per ciascuna Provincia designato dall?A.N.C.I., dai rappresentanti delle Associazioni delle Autonomie Locali (ANCI ? UNCEM ? UPA- LEGA) o dai loro delegati. 4. Il supporto tecnico alla Consulta ? garantito dalla Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli con le modalit? di cui al successivo art. 10. 5. La Consulta per la montagna adotta a maggioranza dei componenti un apposito regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. 6. Per l?attivit? svolta in seno alla Consulta, ai componenti assegnati competono i permessi, i rimborsi spese e le indennit? di missione a carico degli Enti di appartenenza, secondo la normativa vigente per gli Enti stessi. ART. 10 Comitato tecnico regionale 1. La Giunta Regionale istituisce con proprio atto presso la competente Direzione il Comitato tecnico regionale, disciplinandone il funzionamento. 2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: a) formula proposte per l?elaborazione del Piano Regionale per la Montagna nonch? del Programma Attuativo Annuale, garantendone la realizzazione; b) provvede al coordinamento e all?assistenza tecnica per l?attuazione degli interventi di competenza regionale; c) assicura il monitoraggio e il controllo degli interventi di competenza regionale previsti nell?ambito degli Accordi-quadro anche con il concorso dell?Osservatorio regionale per la Montagna di cui al successivo art. 11. ART. 11 Osservatorio regionale per la montagna 1. La Giunta Regionale promuove ed incentiva l?attivit? di ricerca e di studio del territorio montano tramite l? l?Osservatorio regionale per la montagna. 2. L?Osservatorio ha sede presso la competente Direzione Regionale e si avvale anche del supporto tecnico-scientifico del CRESA. 3. I compiti dell?Osservatorio sono i seguenti: a) acquisizione di dati e informazioni relativi alle dinamiche socio-economiche, ambientali, territoriali e culturali del territorio montano e loro elaborazione; b) verifica dei risultati di efficacia e di efficienza dell?azione amministrativa regionale riferita in particolare: ? alla condizione sociale, economica, culturale della popolazione residente nelle zone montane; ? alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per settori di intervento; ? agli interventi attivati e al loro impatto sul territorio; c) divulgazione e diffusione delle informazioni e delle risultanze. 4. La Giunta Regionale, con proprio atto, ne disciplina il funzionamento. 5. L?Osservatorio pu? anche attivare forme di collaborazione con istituzioni pubbliche o private che svolgono attivit? di studio, di ricerca e di formazione sulle tematiche attinenti alla montagna. 6. Agli oneri finanziari derivanti dalla gestione dell?Osservatorio la Regione fa fronte mediante utilizzo delle risorse stanziate annualmente sul capitolo 121490 afferente alla unit? previsionale di base (UPB) 14.01.002 denominato:?Fondo per il funzionamento dell?Osservatorio regionale per la Montagna? del bilancio annuale di previsione. TITOLO V IL SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE , CULTURALE, ART. 12 Servizi scolastici 1. Al fine di garantire alle zone montane un?adeguata offerta di scuola materna e dell?obbligo, nonch? di opportunit? formative medio-superiori e professionali, anche in integrazione fra loro, le Province e i Comuni, secondo le proprie competenze, e con il coordinamento delle Comunit? Montane, promuovono specifici Accordi di programma tra la competente Amministrazione statale e le istituzioni scolastiche interessate. 2. Gli Accordi, di cui al comma 1, perseguono un?efficace ed efficiente offerta di sedi, di trasporti e di altri servizi, quali a titolo esemplificativo, spazi per le attivit? educative e formative, per l?accesso e la frequenza al sistema scolastico. 3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, pu? concedere contributi alle Comunit? montane per l?abbattimento dei costi derivanti dall?utilizzo del trasporto pubblico alle famiglie dei giovani che frequentano corsi di scuola secondaria di primo e di secondo grado ovvero corsi universitari in localit? diverse da quelle di residenza. 4. Agli oneri finanziari derivanti dell?attuazione del comma 4, la Regione fa fronte mediante utilizzo delle risorse stanziate annualmente sul capitolo 121534 afferente all?unit? revisionale di base (UPB) 14.01.001 denominato ?Spese correnti per l?incentivazione del trasporto locale nelle aree montane L.R. 10.05.2002, n.7? del bilancio annuale di previsione. ART. 13 Formazione professionale 1. Al fine di promuovere una nuova cultura locale nelle zone montane diretta alla valorizzazione, all?utilizzo delle risorse legate al turismo ed alla qualit? ambientale, allo sviluppo dell?economia compatibile con l?ecosistema, al recupero e all?innovazione dei mestieri e delle arti della montagna abruzzese, i programmi relativi alle politiche attive del lavoro, alla formazione ed all?istruzione, devono prevedere specifiche azioni dirette a migliorare la capacit?, la professionalit? e la vocazione imprenditoriale delle risorse umane. 2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente, la Giunta regionale, in accordo con le Universit? abruzzesi, avvalendosi del CODEMM, istituito con la L.R. n. 104/97, sostiene l?istituzione di corsi di specializzazione o diplomi universitari destinati alle zone montane. ART. 14 Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi. 1. Nel territorio montano spetta alle Comunit? montane l?esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o di quelle ad essi conferite nonch? la gestione associata di servizi comunali secondo le disposizioni statali e regionali, soprattutto per quanto attiene la materia afferente le politiche sociali e sanitarie. 2. I comuni possono conferire alle Comunit? Montane le pi? ampie funzioni per lo svolgimento di attivit? di interesse generale per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale, per la progettazione e l?attuazione degli interventi di carattere sovracomunale. Art. 15 Interventi per l? insediamento in ambito montano 1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo anche attraverso il recupero dei centri abitati e migliorare la qualit? della vita in ambito montano, in particolare nei comuni classificati in alta marginalit?, la Giunta Regionale, di norma tramite le Comunit? montane, pu? attivare interventi di credito agevolato a favore della popolazione ivi residente ovvero di coloro che trasferiscano la residenza unitamente alla propria attivit? economica prevalente. ART. 16 Informatizzazione e collegamenti telematici. 1. La Regione sostiene e coordina le iniziative degli Enti montani nonch? delle Associazione delle Autonomie Locali volte a favorire la diffusione delle informazioni e dei servizi mediante l?utilizzo di mezzi informatici e telematici, anche in accordo con i Ministeri e gli altri enti territoriali nonch? con gli organismi competenti. 2. La Regione, per far fronte agli oneri derivanti dall?attuazione del precedente comma, istituisce apposito capitolo di spesa con legge di bilancio. ART. 17 Tutela della qualit? e della tradizione. 1. La Regione promuove e valorizza la cultura della montagna nei suoi aspetti tipici locali attraverso la tutela del sapere e della tradizione, anche allo scopo di incentivare il turismo di qualit? in ambito montano. 2. La Regione favorisce, anche tramite i Sistemi Turistici Locali, la riscoperta delle tradizioni storico-culturali riferite, in particolare, alle produzioni agricole, alimentari e culinarie tradizionali, al patrimonio storico-artistico dei territori montani, sostiene i settori dell?artigianato e dei mestieri tradizionali, considerati espressioni autentiche della montagna abruzzese, soprattutto attraverso interventi di marketing territoriale. ART. 18 Promozione delle pluriattivit? 1. La Regione interviene a sostegno dello sviluppo delle piccole imprese commerciali, artigianali, agricole e di servizi turistici nonch? delle societ? cooperative che attivino forme di pluriattivit? nei comuni montani. 2. Per le finalit? di cui al comma 1., la Giunta regionale, con apposito atto, stabilisce le modalit? e gli incentivi per le erogazione dei contributi stanziati sul capitolo 121541 afferente alla unit? previsionale di base (UPB) 14.01.003 denominato ?Interventi di sostegno alla pluriattivit? nelle aree montane?del bilancio annuale di previsione. ART. 19 Trasporto pubblico locale 1. Al fine di perseguire l?obiettivo di realizzare un?efficace ed efficiente offerta di trasporto pubblico locale nelle zone montane, le Comunit? Montane promuovono il coordinamento tra i comuni interessati per la predisposizione di proposte atte a soddisfare la mobilit? e la fruizione dei servizi secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di trasporti. Titolo VI NORME FINALI E TRANSITORIE ART. 20 Direzione competente per materia 1. Per l? attuazione della presente legge, la struttura regionale competente ? individuata nella Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli. ART. 21 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall?attuazione del Programma Attuativo Annuale, la Regione fa fronte con le disponibilit? dei capitoli ordinari di spesa e delle correlate unit? previsionali di base, nell?ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, ed in particolare mediante utilizzo delle risorse allocate annualmente: a) per quanto riguarda gli interventi relativi al Fondo regionale per la montagna, di cui all?art. 8, comma 1, lett. a) mediante l?utilizzo del 90% delle risorse stanziate sui seguenti capitoli di spesa: - capitolo 122342 (risorse regionali) afferente alla unit? revisionale di base ?.denominato ?Fondo Regionale della montagna per gli interventi speciali e L.R.18.05.2000, n. 95?; - capitolo 121532 afferente alla unit? previsionale di base (UPB) denominato ?.?Fondo regionale della montagna per spese correnti L.R.95/2000?; - capitolo 122343 (risorse statali) afferente alla unit? revisionale di base ?.denominato ?Fondo Regionale per la Montagna di cui all?art. 2 della L. 31.1.1994, n. 97, L.R. 18.05.2000, n. 95? del bilancio annuale di previsione; b) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le opere pubbliche montane, di cui all?art. 8, comma 1, lett. b) mediante l?utilizzo delle risorse stanziate sul Capitolo 122341 afferente alla unit? revisionale di base (UPB) ?.denominato ?Fondo Nazionale Ordinario degli investimenti per le Comunit? Montane ? Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504? sulla base delle assegnazioni del fondo nazionale ordinario per gli investimenti destinate alle Comunit? Montane disposte annualmente dallo Stato ai sensi del D.lvo 504/97 (risorse statali); c) per quanto riguarda il fondo per l?attuazione di specifici interventi previsti nel Programma Attuativo mediante utilizzo delle risorse stanziate sui capitoli di seguito elencati: ? capitolo 12331 afferente alla unit? revisionale di base (UPB) ??.denominato ?Realizzazione di progetti per l?area Valle Peligna-Alto Sangro? ? L.R. 7/2002; ? capitolo 12354 afferente alla unit? revisionale di base (UPB) denominato ?Interventi in favore delle aree interne? ? L.R. 7/2002; ? capitolo 12332 afferente alla unit? revisionale di base (UPB) denominato ?Interventi a favore delle Comunit? Montane Medio e AltoVastese, Maielletta, Aventino-MedioSangro, Medio Sangro e Val Sangro?; ? capitolo 182303 afferente alla unit? revisionale di base (UPB) denominato: ?Interventi a favore del comprensorio di Scanno?; ? capitolo122342 afferente alla unit? revisionale di base (UPB) ?Fondo Regionale della montagna per gli interventi speciali e L.R.18.05.2000, n. 95? nella quota parte pari al 10%; ? capitolo 121532 afferente alla unit? previsionale di base (UPB) denominato ?.?Fondo regionale della montagna per spese correnti L.R.95/2000? nella quota parte pari al 10%; ? capitolo 122343 (risorse statali) afferente alla unit? revisionale di base ?.denominato ?Fondo Regionale per la Montagna di cui all?art. 2 della L. 31.1.1994, n. 97, L.R. 18.05.2000, n. 95? nella quota parte pari al 10%; ? capitolo 122440 afferente alla unit? revisionale di base (UPB) ?. denominato ?Interventi a favore delle Comunit? Montane per le finalit? della Legge 93/81 ? L.R. 9.4.1997, n. 29?(risorse regionali) del bilancio annuale di previsione; d) per quanto riguarda le spese di funzionamento per le Comunit? montane di cui all?art. 8, comma 1, lett. f) mediante utilizzo delle risorse stanziate sul capitolo 121540 afferente alla unit? previsionale di base (UPB) ?.denominato ?Contributo in favore delle Comunit? Montane? del bilancio annuale di previsione. 2. Eventuali ed ulteriori risorse regionali individuate in sede di approvazione della legge annuale di bilancio. 3. La Giunta Regionale, ove necessario, ? autorizzata ad effettuare con provvedimenti amministrativi le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa ai sensi dell?art.25 della L.R.C. 3/2002 . ART. 22 Abrogazione di norme 1. A decorrere dall?esercizio finanziario successivo all?entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti normative regionali: - L.R. 18 maggio 2000, n. 95; - L.R. 29/97; ?????????.. 2. Dall?entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme incompatibili con essa. 3. Sono fatti salvi gli effetti attuativi in corso e, comunque, fino al loro definitivo esaurimento. ART. 23 Pubblicazione omissis



 
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